Guida alle componenti dell'assicurazione auto - FM Centro parabrezza

Bisogna ammetterlo: molto spesso stipuliamo contratti d’assicurazione auto di cui capiamo ben poco, affidandoci completamente al nostro agente di fiducia. Quando si parla di assicurazioni, del resto, sono in pochi a conoscere alla perfezione tutte le parti di un contratto assicurativo.
Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza mettendo in evidenza le componenti principali della vostra assicurazione.

La polizza

Partiamo ovviamente dalla polizza, ovvero dal documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione auto. Le polizze devono sempre e comunque contenere le generalità dei contraenti, le coperture e i massimali previsti, le eventuali franchigie, l’importo del premio e la durata del contratto. Da non perdere di vista i vincoli dettati da alcune  compagnie in merito alle officine concordatarie, le quali impediscono all’assicurato,  di rivolgersi (in caso di necessità) al proprio riparatore  di fiducia.
È importante che le informazioni richieste dalla compagnia siano fornite con esattezza: qualora queste informazioni dovessero risultare errate, incomplete o reticenti, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura e, dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare l’assicurato a rimborsarle in tutto o in parte la somma versata (applicando la cosiddetta rivalsa).

La franchigia e il massimale dell’assicurazione auto

Guida alle componenti dell'assicurazione auto - FM Centro parabrezzaPer franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. È predeterminata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare a un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata.
Si può quindi conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno. La franchigia è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
È interessante notare che, per effetto dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la nota Rc auto) in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che avrà diritto a ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende).
Nelle polizze Rc auto senza meccanismo Bonus-Malus, la franchigia è la quota di risarcimento che l’assicurato deve rimborsare alla compagnia se causa un sinistro: l’assicurazione risarcirà integralmente i terzi danneggiati, poi chiederà al cliente di versarle l’ammontare stabilito.
Nei contratti del ramo Rischi diversi, la franchigia indica la soglia minima a partire dalla quale si calcola l’indennizzo. Viene trattenuta dalla liquidazione: se i danni sono inferiori alla franchigia non è previsto alcun indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il risarcimento della parte eccedente.
Il massimale è invece la cifra massima risarcibile per ogni sinistro. Per legge, non può essere inferiore a cinque milioni di euro per i danni alle persone e un milione di euro per quelli alle cose e animali per ciascun sinistro. Questi limiti sono elevabili dietro il versamento di un premio leggermente più alto.

Il premio

A dispetto del nome, il premio è il prezzo che l’assicurato versa all’assicuratore in cambio delle garanzie che riceve: l’assicurazione contrae, così, l’obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall’assicurato (nei danni Rc auto) oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi diversi.
In altre parole, è il costo della polizza. È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta all’anno. Ogni compagnia ha le sue regole. Se non viene versato al momento della stipula del contratto, l’assicurazione auto resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione per riassicurarsi di nuovo, durante i quali la copertura assicurativa resta operante. Dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

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