Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato l’08/05/2002 la circolare ministeriale n. 1680M360 utile a regolamentare in Italia l’applicazione delle pellicole per vetri sugli autoveicoli, andando a definire tutti i parametri per l’installazione a norma di legge.
Finalmente dunque, si è giunti anche in Italia a regolamentare l’applicazione delle pellicole sui vetri degli autoveicoli, risolvendo una questione da tempo piena di dubbi ed incertezze.. La necessità di regolamentare la procedura di oscuramento vetri è stata accelerata dall’esigenza di adeguarsi alle direttive emanate dalla CEE, riguardanti anche il libero scambio di merci imposto a tutti gli stati facenti parte della Comunità Europea.
Ecco quanto riporta la circolare ministeriale in merito a vetri di sicurezza (direttive 92/22/CEE), specchi retrovisori (direttive 71/127/CEE) e campo di visibilità anteriore (direttive 77/649/CEE):
L’installazione delle pellicole per vetri può essere fatta (come indicato in figura) solo ed esclusivamente sui vetri laterali posteriori ed il lunotto degli autoveicoli; quest’ultimo a condizione che il veicolo sia provvisto di specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
Per quanto riguarda il parabrezza ed i vetri laterali anteriori, rimane il divieto di applicazione, poiché permane l’obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore, pari a 180° (equivalenti appunto a parabrezza e vetri laterali anteriori).
L’applicazione delle pellicole per l’oscuramento vetri non necessita di collaudo o revisione, ma vi è l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione, per non incorrere in sanzioni ed in sequestro della stessa.